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UFFICIO DI PRESIDENZA
L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e
programma le sedute del Consiglio regionale, di concerto con la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente della Giunta regionale
ed i Presidenti delle Commissioni permanenti.
L'Ufficio di Presidenza
accerta la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei
Consiglieri regionali.
L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle
Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni,
assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio
regionale, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti
dei Consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla
legge e dal Regolamento interno.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni. (art.
50 dello Statuto)
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