Sezione I
Piano urbanistico strategico territoriale
Art. 10
Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.
1.
Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all'
articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo
Statuto della Regione Umbria
).
2.
Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio è assunto come riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di settore.
3.
In particolare, il PUST:
a)
fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b)
è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonché strumento di governance per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;
c)
promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;
d)
esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;
e)
promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.
Art. 11
Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.
1.
Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione così elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorità e riferimento per programmi e progetti di territorio.
2.
Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunità locali.
3.
Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento:
a)
ai progetti strategici territoriali;
b)
ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili;
c)
ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.
Art. 12
Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.
1.
Il PUST è costituito dai seguenti elaborati:
a)
un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;
b)
una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali;
c)
elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l'individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;
d)
un documento contenente le modalità attuative delle strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.
Art. 13
Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.
1.
La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti.
[ 2. ]
[3]
2.
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.
[4]
3.
La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunità montane.
4.
La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla Giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza è redatto processo verbale.
5.
La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al
comma 4
, preadotta il PUST.
6.
Il PUST preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all'
articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui all'
articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
7.
La Giunta regionale adotta il PUST e ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni alla Giunta regionale.
8.
La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all'
articolo 3 della L.R. n. 20/2008
.
9.
Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.
Art. 14
Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.
1.
Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST.
2.
Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della Giunta regionale.
3.
Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all'
articolo 13
.
Sezione II
Il Piano paesaggistico regionale
Art. 15
Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.
1.
Il PPR, di cui all'
articolo 6, comma 3, lettera b)
, è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al
D.Lgs. n. 42/2004
, nonché in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica.
2.
Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.
3.
Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali.
4.
Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a)
identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal
d.lgs. n. 42/2004
, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;
b)
prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;
c)
definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.
5.
Il PPR garantisce soprattutto:
a)
la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del
d.lgs. n. 42/2004
;
b)
la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l'intero territorio regionale;
c)
le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;
d)
gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.
Art. 16
Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.
1.
I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'
articolo 143, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004
, comprendono in particolare:
a)
la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell'
articolo 135, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004
;
b)
la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'
articolo 21, comma 4
, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali;
c)
la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;
d)
la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del
d.lgs. n. 42/2004
, con la definizione delle loro discipline di tutela e valorizzazione;
e)
la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;
f)
la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.
2.
Il PPR può altresì prevedere l'individuazione delle aree di cui all'
articolo 143, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004
.
Art. 17
Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale.
1.
Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:
a)
relazione illustrativa;
b)
quadro conoscitivo, costituito dall'identificazione delle risorse identitarie, dall'atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilità del paesaggio;
c)
quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;
d)
quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d'area vasta, con la definizione degli obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell'articolo 135, commi 2 e 3 del
d.lgs. n. 42/2004
;
e)
disposizioni di attuazione.
Art. 18
Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.
1.
La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del
d.lgs. n. 42/2004
e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143.
1-bis.
Il procedimento di VAS è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR.
[5]
2.
Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all'
articolo 5 della L.R. n. 13/2000
.
3.
La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL previsto dall'
articolo 2 della L.R. n. 20/2008
, adotta il PPR e ne dà avviso nel BUR con l'indicazione delle sedi in cui tutti i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla Giunta regionale.
4.
La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all'
articolo 2 della L.R. n. 20/2008
ed alle intese e agli accordi previsti dall'
articolo 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004
.
5.
Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del
d.lgs. n. 42/2004
; il PPR approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.
Art. 19
Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale.
1.
Le previsioni del PPR, ai sensi dell'
articolo 145, comma 3 del d.lgs. n. 42/2004
:
a)
non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;
b)
sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province;
c)
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia, ove espressamente indicato;
d)
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia;
e)
sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;
f)
per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
2.
Fatto salvo quanto disposto al
comma 3
, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.
3.
A far data dall'adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'
articolo 134 del d.lgs. n. 42/2004
, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
Art. 20
Durata del Piano Paesaggistico Regionale.
1.
Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità stabiliti nell'accordo di cui all'
articolo 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004
e comunque entro tre anni dalla sua pubblicazione nel BUR.
Art. 21
Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale.
1.
Le province, le comunità montane e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR.
2.
I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni.
3.
L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all'espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione e loro varianti, salvo gli atti finalizzati all'adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi è effettuato nel rispetto del PPR.
4.
I paesaggi di area vasta, articolati all'interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell'
articolo 16, comma 1, lettera b)
, sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.
5.
Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste dall'
articolo 18
, commi 2, 4, 8 e 9 e dell'
articolo 67 della L.R. n. 11/2005
, nonché quelle integrative individuate dal PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura.
6.
La Regione, ai fini dell'adeguamento di cui al
comma 3
, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica.
Art. 22
Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
1.
La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall'
articolo 133, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004
.
2.
L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l'Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.
3.
L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all'
articolo 23
, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l'analisi delle trasformazioni paesaggisticoterritoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.
4.
Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e attingere dati conoscitivi dall'Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.
5.
L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.
6.
La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.