Capo I
Strumenti per l'attuazione del PRG
Art. 20
Piano attuativo e modalità di intervento.
1.
Il PRG è attuato mediante piani attuativi:
a)
di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;
b)
di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;
c)
di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.
2.
La Regione, con le norme regolamentari di cui all'
articolo 62, comma 1, lettera e)
, disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano attuativo.
Art. 21
Piano attuativo di iniziativa pubblica.
1.
Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal
D.P.R. n. 327 2001
in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riguarda:
a)
gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;
b)
le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167
e delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
c)
le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell'
articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
. La formazione di tale piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;
d)
gli interventi di recupero;
e)
gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.
Art. 22
Piano attuativo di iniziativa privata e mista.
1.
Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:
a)
l'utilizzazione di aree a scopo edilizio;
b)
gli interventi di recupero;
c)
gli interventi concernenti le attività estrattive;
d)
gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all'
articolo 32, comma 2, lettera i)
;
e)
gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.
2.
I piani di cui al
comma 1
promossi da soggetti misti, pubblici e privati, producono gli effetti di cui all'
articolo 21
.
3.
I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un'entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l'eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
4.
Nel caso previsto al
comma 3
, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il settantacinque per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità previste all'
articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166
.
Art. 23
Piano attuativo.
1.
Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:
a)
la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese quelle di cui all'
articolo 12 della L.R. n. 46/1997
;
b)
la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;
c)
l'individuazione delle proprietà interessate con l'eventuale indicazione di quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d'iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica.
2.
Il piano attuativo contiene:
a)
l'analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato;
b)
la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione.
3.
Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
, nei siti di interesse naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi del paesaggio antico, dall'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della
L.R. n. 27/2000
, devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i provvedimenti di tutela vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed immobili interessati e le prescrizioni della normativa paesistica.
4.
Il piano attuativo, nell'ipotesi che contenga previsioni di media e grande struttura di vendita ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24
, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.
Art. 24
Adozione e approvazione del piano attuativo.
1.
Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
L. n. 241/1990
e successive modificazioni.
2.
Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla
legge regionale 9 aprile 1998, n. 11
, oppure la valutazione di incidenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessat
[ ... ]
[34]
una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica[35]
98 , qualora ne sussistano le condizioni.
3.
Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al
comma 5
. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'
art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004
.
4.
L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.
5.
Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.
6.
Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
7.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.
8.
Il regolamento comunale può prevedere l'adozione da parte della Giunta comunale dei piani attuativi.
9.
Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'
articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001
ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.
10.
Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'
articolo 25
.
11.
Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al
D.Lgs. n. 42/2004
ed alle aree o immobili di cui all'
articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004
.
12.
L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
13.
L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241
.
14.
Il termine di novanta giorni di cui al
comma 13
può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
15.
I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.
16.
Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'
articolo 17, comma 1
.
17.
La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'
articolo 16
, commi 2 e 3.
Art. 25
Verifica di carattere igienico-sanitario.
1.
Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'
articolo 24, comma 4
, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 20, comma 1, lettera f), della L. n. 833/1978
.
2.
La verifica di cui al
comma 1
è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.
Art. 26
Validità del piano attuativo.
1.
La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.
2.
La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
3.
La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
4.
Fatto salvo quanto disposto dal
comma 5
, decorsi i termini stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi, condizionatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione relative, con l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato all'
articolo 33, comma 7, della L.R. n. 1/2004
.
5.
La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano attuativo.
6.
I piani attuativi approvati per le finalità della
L. n. 167/1962
, ivi compresi quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'
articolo 27 della L. n. 865/1971
hanno efficacia per il periodo previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all'
articolo 9, comma 2, della L. n. 167/1962
è disposta dal comune interessato.
7.
La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all'
articolo 62, comma 1, lettera g)
e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'
articolo 24, comma 11
.
Art. 27
Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG.
1.
Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, lettera g)
, è consentito l'intervento diretto a condizione che:
a)
il progetto dell'intervento sia relativo all'intero comparto o all'unità minima d'intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli elaborati previsti per il piano attuativo;
b)
preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di cui all'
articolo 62, comma 1, lettera g)
, o atto d'obbligo, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano attuativo e corredata dello schema di sistemazione delle opere di urbanizzazione.
Art. 28
Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.
[ 1. ]
[36]
1.
Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all'
articolo 4, comma 2, lettera e)
, l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.
[37]
[ 2. ]
[38]
2.
Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla
lettera h) del comma 2 dell'articolo 4
. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'
articolo 4, comma 2, lettera e)
e da disposizioni legislative.
[39]
3.
Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'
articolo 24
per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.
4.
Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al
comma 6
, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.
5.
I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.
6.
Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE 18 2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.
7.
Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'
articolo 15, comma 5
, del regolamento per i lavori pubblici approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.
7-bis.
In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al
comma 1
mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.
[40]
7-ter.
Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l'esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell'apposita convenzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.
[41]
8.
Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla
L.R. n. 13/1997
, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.
9.
Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della
L.R. n. 31/1997
, può essere integrato con le indicazioni di cui all'
articolo 4, comma 2, lettera e)
, con atto del consiglio comunale.
Art. 28-bis
Edilizia residenziale sociale.
1.
I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla
legge 18 aprile 1962, n. 167
possono individuare nel PRG con deliberazione del consiglio comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale, anche su proposta di operatori pubblici o privati.
2.
I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle destinate all'espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione, compensazione e premialità.
3.
Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al
comma 1
il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle legge in materia di espropriazione per pubblica utilità o con modalità compensative ai sensi dell'
articolo 30
.
4.
Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all'atto di cessione dell'area tra il comune ed il soggetto acquirente è stipulata un'apposita convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalità di attuazione, gli oneri posti a carico dell'acquirente, nonché le eventuali sanzioni.
[42]
Art. 29
Perequazione urbanistica.
1.
La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.
2.
Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.
[ 3. ]
[43]
[ 4. ]
[44]
4.
La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell'
articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27
.
[45]
Art. 30
Compensazioni.
1.
Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'
articolo 4, comma 5
per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.
2.
Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.
Art. 31
Piano attuativo con modifiche al PRG.
1.
Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:
a)
limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all'interno dell'area interessata dal piano;
b)
variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le singole quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste, relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d'uso e dotazioni territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento complessivo dell'area interessata dal piano attuativo;
c)
incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.
2.
Le modifiche di cui al
comma 1
non possono comportare l'apposizione di nuovi vincoli preordinati all'esproprio.
Capo II
Norme per il territorio agricolo
Art. 32
Finalità e definizioni.
1.
Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
2.
Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:
[ a) ]
[46]
a)
impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 2135 del codice civile
, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale;
[47]
b)
nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;
c)
edifici esistenti, ai fini dell'
articolo 35
, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997;
d)
indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;
e)
superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della
L.R. n. 1/2004
; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;
f)
singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;
g)
piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;
h)
piano aziendale convenzionato, di cui all'
articolo 34, comma 4
: ferma restando la definizione contenuta alla
lettera g)
, esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 22
, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;
i)
progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.
Art. 33
Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.
1.
Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.
2.
In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al
comma 3
e all'
articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000
.
3.
I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:
a)
le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;
b)
le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 2
.
4.
Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'
articolo 34
, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'
articolo 3, comma 2, lettera a)
, ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.
5.
I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'
articolo 18
, commi 3 e 8 e all'
articolo 67, comma 3
, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'
articolo 29 della L.R. n. 27/2000
.
6.
I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'
articolo 32, comma 2, lettera i)
.
Art. 34
Realizzazione di nuovi edifici.
1.
Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
2.
Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.
3.
La realizzazione di nuovi edifici, di cui al
comma 2
, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'
articolo 15
, commi 1, 2 e 8, della
L.R. n. 27/2000
.
4.
L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del
comma 2
in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al
comma 3
che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al
comma 5
, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'
articolo 24
, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 68, comma 2
.
5.
Gli interventi in deroga di cui al
comma 4
sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'
art. 62, comma 1 lettera h)
che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.
6.
L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al
comma 1
è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.
7.
Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.
8.
Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso
[ ... ]
[48]
quindicennale[49]
decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge.
Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente
Capo II
, nel rispetto degli indici di edificabilità.
[50]
9.
L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.
10.
Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.
Art. 35
Interventi relativi agli edifici esistenti.
1.
Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.
2.
L'ampliamento di cui al
comma 1
è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.
3.
Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al
comma 1
, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'
articolo 33, comma 5
.
4.
Per gli edifici di cui all'
articolo 33, comma 5
, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al
comma 1
. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.
5.
Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti
[ ... ]
[51]
edifici[52]
di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri
[ ... ]
[53]
dall'edificio[54]
più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'
articolo 3, comma 2
, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'
articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27 2000
o comunque in allontanamento.
6.
La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.
7.
Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.
8.
Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al
comma 5
possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al
comma 7
, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti
anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica,[55]
nelle aree dove sono già presenti
[ ... ]
[56]
edifici[57]
di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria,
anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997,[58]
da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.
9.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al
comma 4
, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 68, comma 2
.
10.
Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al
comma 9
valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al
D.Lgs. n. 42 2004
ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.
11.
Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al
comma 8
, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'
articolo 34, comma 2
, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.
Art. 35-bis
Vincoli.
1.
Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell'
articolo 34
decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.
[59]
Art. 35-ter
Piano attuativo.
1.
I Piani attuativi di cui al presente
Capo II
sono adottati dalla giunta comunale.
2.
Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.
3.
Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche l'istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l'esecutività del piano medesimo e l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.
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